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Data di pubblicazione del sito 12/5/2007

 

«La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico.»
(Enrico Berlinguer)

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Bozza di Statuto per la discussione - 30/5/2008

 

La bozza di Statuto per SD è stata predisposta da un gruppo di lavoro a cura della Presidenza provvisoria, con la collaborazione di Michele Prospero e Massimo Villone. Auspichiamo che se ne discuta nelle assemblee del nostro movimento e sul sito. Si tratta di una bozza aperta: il testo definitivo sarà approvato dall’Assemblea nazionale del 27-28-29 giugno.


In questa bozza di Statuto (così come del resto nelle regole che condurranno nelle prossime settimane all’Assemblea nazionale) si tenta di rispondere a una duplice esigenza. La prima è quella di dare un quadro minimo di regole certe, ispirate ai principi contenuti nell’art. 49 della Costituzione (la partecipazione all’attività politica come diritto dei cittadini ; il metodo democratico come elemento irrinunciabile delle regole interne dei soggetti politici). Diritti e democrazia richiedono regole: semplici, chiare, ma anche il più possibile certe.


La seconda esigenza è quella di introdurre elementi innovativi che incentivino la partecipazione di chi aderisce al Movimento. Alcune scelte sono in contro tendenza. Si respinge la via della personalizzazione, con pseudo primarie, elezione diretta del leader, ecc; si valorizza invece la partecipazione attraverso regole democratiche per la scelta dei rappresentanti, gli strumenti di condivisione della linea politica, con la valorizzazione della partecipazione telematica, l’ampio ricorso al referendum, la incompatibilità tra incarichi di governo e incarichi nella direzione politica.
Naturalmente, se le regole sono necessarie (sarebbe sbagliato pensare il contrario), esse non sono sufficienti, se non si accompagnano con la passione politica, le motivazioni ideali, la capacità di iniziativa.

 

 

BOZZA DI STATUTO PROPOSTA ALLA DISCUSSIONE

Parte Prima

Articolo 1 - I principi fondamentali

 

1.       "Sinistra democratica per il socialismo europeo" è un movimento politico organizzato che si richiama alla tradizione ideale della sinistra che ha contribuito alla fondazione della repubblica democratica italiana, al’antifascismo e a valori della Resistenza e alle culture espresse dai movimenti femministi, pacifisti e ambientalisti e dei diritti civili. L'obiettivo di avviare un ampio processo unitario, che coinvolga la sinistra italiana nella costruzione di una nuova più grande forza politica, costituisce la ragion d'essere del movimento.

2.       "Sinistra democratica per il socialismo europeo" è una autonoma associazione di uomini e di donne sorta per concorrere a determinare la politica europea, nazionale, regionale e locale, secondo il principio della partecipazione libera e continua dei cittadini alla vita pubblica.

3.       Il movimento organizza la sua vita interna coniugando partecipazione deliberativa e rappresentanza, in vista di una riforma della politica da attuare strutturando anche i partiti secondo i valori e le regole del metodo democratico sancito dalla Costituzione e in conformità all'articolo 12 del codice civile e all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

 

Articolo 2 - Il simbolo

 

1.        Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da Un tondo  a fondo rosso. Tutti gli elementi grafici sono contenuti da un sottile bordo bianco circolare, concentrico rispetto al tondo. Nella parte superiore si sviluppa la scritta "SINISTRA DEMOCRATICA", di colore bianco e carattere stampatello maiuscolo. Il carattere  della parola “SINISTRA” ha un corpo maggiore del carattere della parola “DEMOCRATICA”.  Al di sotto della scritta, nella parte centrale del cerchio, c'è un tratto grafico che degrada da sinistra verso destra colore arcobaleno. Nella parte inferiore c'è la scritta "Per il Socialismo Europeo", di colore azzurro pallido e carattere corsivo, le iniziali delle parole sono maiuscole.

 

 

 Articolo 3- Lo Statuto

 

1.       La vita interna dell'associazione, la disciplina degli organismi, le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti, le garanzie nello svolgimento della azione politica sono ispirate ai principi generali enunciati nell’articolo 49 della Ctituzione.

2.       La violazione dello Statuto da parte di iscritti o di organi del movimento può essere impugnata davanti al giudice, nello spirito nell'articolo 24 della Costituzione.

 

 

Articolo 4- Modifiche allo Statuto

 

1.       Lo Statuto, il simbolo, il programma del movimento, possono essere modificati in tutto o in parte.

2.       Le modifiche parziali dello Statuto sono deliberate a maggioranza dei due terzi dall’assemblea congressuale.

3.       La modifica del nome e del simbolo, deliberata ai sensi del comma 2 può essere assoggettata a referendum tra gli iscritti ai sensi del successivo articolo 14.

 

 

Articolo 5 - L’iscrizione

 

1.       Possono iscriversi al movimento tutti i cittadini che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e si riconoscano nei principi ideali e nelle finalità politiche dell'associazione. L’iscrizione conferisce diritti, doveri e responsabilità secondo le regole stabilite in questo Statuto.

 

 

Articolo 6- L'anagrafe degli iscritti

 

1.       L’anagrafe degli iscritti certifica i dati del tesseramento, ed è strumento di verifica della regolarità formale delle iscrizioni. In caso di irregolarità, gli organi di garanzia adottano i provvedimenti opportuno, ai sensi del presente Statuto.

2.       L’anagrafe degli iscritti è aggiornata con i dati del tesseramento entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è sottoposta a verifiche periodiche con cadenza almeno annuale.
3. Ogni iscritto ha il diritto di consultare l’elenco dei tesserati della propria struttura territoriale.

 

 

Articolo 7- Elettorato attivo e passivo

 

1.       L’iscritto ha il diritto di partecipare alle attività del movimento, di contribuire alla determinazione della linea politica, di far parte di delegazioni al congresso e di concorre, esercitando l'elettorato attivo e passivo, alla elezione degli organi collegiali.

 

 

Articolo 8- Diritto all'accesso telematico

 

1.       Ogni iscritto è inserito nell'anagrafe all’atto dell’iscrizione e riceve contestualmente al pagamento della quota annuale una chiave per l'accesso telematico ai servizi offerti dal movimento per l'esercizio in via telematica dei diritti nei casi previsti dal presente Statuto.
   


Articolo 9- Diritto all'informazione e di accesso

 

1.        La vita democratica dell'associazione suppone la centralità dell'iscritto nelle deliberazioni collettive. Per partecipare con efficacia e in maniera consapevole alla vita del movimento e per determinare le sue scelte politiche, l’iscritto ha il diritto essere informato sulle discussioni che si verificano negli organismi dirigenti e di avere piena cognizione delle alternative di volta in volta prospettate.

2.        L’iscritto ha diritto a una tempestiva e adeguata informazione sulle determinazioni assunte dagli organi dirigenti e sulle iniziative politiche assunte o da assumere. Può chiedere altresì di accedere alla documentazione eventualmente posta alla base di determinazioni e iniziative. L’accesso deve essere consentito entro il minor tempo possibile e nella massima misura possibili.

3.        Il movimento organizza un sistema di comunicazione che si avvalga anche delle risorse della rete per arricchire il dibattito interno, per agevolare la circolazione delle idee e per fornire l'accesso alle informazioni.

 

 

Articolo 10- Diritto alla regolare convocazione

 

1.        Per determinare la linea politica e per contribuire alla sua concreta attuazione, ciascuno iscritto ha il diritto di essere regolarmente convocato e di essere messo nella condizione di  partecipare alle assemblee di base e alle riunioni degli organismi.

2.        La formazione dell’assemblea congressuale e degli organi collegiali, nonché la selezione delle candidature per le consultazioni elettorali avviene nel rispetto del pluralismo, secondo il criterio della proporzionalità

 

 

Articolo 11- Diritto di parola e di proposta

 

1.       Negli organi collegiali di cui fa parte ciascun iscritto ha il diritto di parola, di proposta e di voto e ha la facoltà di presentare mozioni, documenti, ordini del giorno, sui quali va garantita una adeguata discussione. A tal fine, ove possibile, ne va assicurata la diffusione anche per via telematica.


     
Articolo 12- Diritto al voto

 

1.        Il voto dell’iscritto è personale, libero, eguale e segreto nei casi previsti dal comma 2. Può in ogni caso essere espresso per via telematica secondo un regolamento adottato dall’organo rappresentativo del livello territoriale cui il voto si riferisce e garantendo la segretezza qualora prescritta.

2.        Il voto è segreto per la scelta dei componenti degli organi collegiali, dei titolari di cariche monocratiche, dei delegati ai congressi, dei candidati nelle competizioni elettorali.

3.        Voti o opinioni in dissenso non possono mai essere assunti a fondamento di sanzioni disciplinari o di marginalizzazione politica.

 

 

Articolo 13- Pluralismo

 

1.       Le decisioni degli organi collegiali vengono adottate secondo il principio di maggioranza e nel rispetto del pluralismo interno.

 

 

Articolo 14- Diritto al referendum

 

1.       Su questioni di particolare rilievo che attengono all’azione politica del movimento può essere indetto un referendum nazionale, regionale o locale. Per la modifica del simbolo o del nome del movimento è consentito unicamente il referendum nazionale.

2.       Il referendum è richiesto da un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento di tutti gli iscritti dell’ambito territoriale di riferimento, con la presentazione di un quesito chiaro ed omogeneo. Il referendum regionale o locale deve essere autorizzato dalla direzione nazionale, ed è successivamente indetto dalla direzione competente per territorio.

3.       Il referendum è valido, qualunque sia il numero dei partecipanti al voto. E’ comunque consentito il voto telematico secondo un regolamento approvato dalla Direzione nazionale, e garantendo la segretezza ove prevista

4.       Tutti gli organi del movimento hanno l’obbligo di osservare l’esito del voto referendario e di attuarlo con coerenza.

 

 

 

Parte seconda

Articolo 15 - Norma antidiscriminatoria

 

1.         Gli organi dirigenti e le organizzazioni del movimento promuovono, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, le azioni volte a  raggiungere un sostanziale equilibrio dei sessi nella rappresentanza. Nella composizione degli organi dirigenti, nelle delegazioni ai congressi, nelle candidature per le elezioni donne e uomini devono essere presenti in una misura non inferiore al 40 per cento

2.        Il mancato rispetto del comma 1 costituisce grave violazione statutaria per la quale gli organi di garanzia possono deliberare l'annullamento delle deliberazioni.

 

 

Articolo 16- Domanda di iscrizione

 

1.        Con la domanda di iscrizione o di rinnovo, e con il pagamento della corrispondente quota annuale, ogni iscritto manifesta l’espressa adesione allo Statuto ed al progetto del movimento.

2.        La domanda è accettata oppure rigettata dall'organizzazione territoriale. Il rigetto può essere in ogni caso impugnato davanti agli organi di garanzia interni.

3.        Nel caso che l’iniziale rigetto venga superato, l'organo nazionale di garanzia stabilisce la sede territoriale di appartenenza dell’iscritto.

 

 

 

Articolo 17- Doveri degli iscritti

 

1.       Aderendo al movimento ciascun iscritto si impegna alla osservanza dello Statuto e dei deliberati degli organi statutari ed assume diritti e doveri. In particolare: 

a.      Non può contemporaneamente aderire  ad altri partiti. Si applicano in tal caso  le sanzioni di cui all’articolo 18.

b.      concorre alla attuazione del programma e della linea politica democraticamente adottata.

c.      partecipa attivamente alla vita democratica del movimento concorrendo al suo sostegno economico.

d.      rispetta le norme di correttezza, trasparenza e convivenza democratica e riconosce i diritti delle minoranze.    

 

Articolo 18- Sanzioni

 

1.        Nel caso di violazione delle  norme statutarie o delle norme di vita interna di cui all’art. 17, l’iscritto può essere assoggettato a sanzioni disciplinari.

2.        Sono sanzioni disciplinari il richiamo scritto; la sospensione per tempo determinato; l’espulsione.

3.        Le sanzioni sono comminate con atto motivato dagli organi di garanzia territorialmente competenti, secondo un principio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione accertata, ed assicurando in ogni caso la possibilità del contraddittorio e della difesa da parte dell’iscritto.

4.        L’iscritto ha la facoltà di opporsi alla sanzione presentando ricorso agli organi di garanzia.

5.        In nessun caso la sanzione disciplinare può essere utilizzata per reprimere opinioni e posizioni di dissenso.

6.        Nel caso di dimissioni, l’iscritto può richiedere che le motivazioni della sua decisione siano rese note in una riunione appositamente convocata, o per via telematica.


 
Articolo 19- Garanzie degli iscritti

 

1.        Per ciascun livello territoriale sono istituiti gli organi collegiali di garanzia cui è affidata la verifica del rispetto dello Statuto nelle deliberazioni adottate nell’ambito delle proprie competenze dagli organi del movimento.

2.        Nel caso di violazioni acclarate l’organo collegiale può annullare gli atti e irrogare, nei confronti degli iscritti, le sanzioni di cui all’art. 18.

 

 

Parte  terza

Articolo 20- L'assemblea congressuale

 

1.        L'assemblea congressuale si riunisce di norma ogni due anni per definire la linea politica generale del movimento, eleggere i componenti  del comitato nazionale e degli organi di garanzia e provvedere al rinnovo degli organi dirigenti.

2.        Il congresso ordinario è convocato dal comitato nazionale che fissa la data, il luogo, l'ordine del giorno e il regolamento che garantisce la rappresentanza delle diverse posizioni politiche. Al congresso partecipano delegati eletti dagli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento e i parlamentari nazionali ed europei.

3.        Con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del comitato nazionale, l’indizione del congresso può essere anticipata o rinviata rispetto alla sua scadenza naturale per stringenti ragioni collegate a consultazioni politiche o a circostanze di particolare rilievo. Il congresso straordinario può inoltre essere indetto su richiesta del 30 per cento degli iscritti o della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea congressuale.

4.        L’assemblea è validamente costituita con la presenza o la partecipazione in via telematica della metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti.  Le deliberazioni adottate sono vincolanti per tutti gli organi del movimento.

5.        Le modalità della partecipazione per via telematica sono stabilite nel regolamento di cui l’art. 21 comma 6.

 

 

Articolo 21-Il Comitato nazionale

 

1.        Il comitato nazionale è l’organo che definisce gli orientamenti politici e programmatici del movimento ed è eletto dall’assemblea congressuale.

2.        Il comitato nazionale è formato da 250 membri, eletti nel rispetto della norma antidiscriminatoria, del pluralismo interno e della rappresentanza regionale.

3.        Il comitato nazionale è eletto dall’assemblea congressuale e si riunisce almeno una volta l’anno.

4.        Il comitato nazionale elegge il coordinatore nazionale

5.        Il comitato nazionale, convocato dal coordinatore nazionale che ne presiede le sedute, elegge i membri della direzione nazionale secondo le modalità sancite dagli articoli 12, comma 2 e 13 comma 2.

6.        Il Comitato è validamente costituito con la presenza e la partecipazione in via telematica dalla metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei votanti.

 

 

Articolo 22- La direzione nazionale

 

1.        La direzione nazionale, in conformità con le indicazioni generali espresse dal congresso, guida l'azione politica del movimento, elabora gli indirizzi programmatici, delibera, ascoltati i gruppi parlamentari, sulle questioni istituzionali e di governo.

2.        La direzione è convocata dal coordinatore o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. E' obbligatoria la convocazione della direzione in caso di formazione e crisi del governo, di consultazione elettorale, di situazioni politiche di particolare urgenza.

3.        Le riunioni della direzione sono presiedute dal coordinatore o da un membro dell'ufficio di presidenza. A conclusione della direzione è prevista una deliberazione pubblica  che impegna l’azione del movimento secondo gli orientamenti emersi nella discussione.

4.        La direzione è composta da 70 membri eletti dall'assemblea congressuale  Sono invitati permanenti i coordinatori regionali e delle città metropolitane,deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali che non siano membri effettivi., Fanno altresì parte della direzione Il Coordinatore nazionale,  il tesoriere e il presidente del consiglio di garanzia. Su proposta dell'ufficio di presidenza possono partecipare ai lavori della direzione personalità rappresentative del sindacato e della società civile.

5.        La riunione della direzione è validamente costituita con la presenza o la partecipazione in via telematica della metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti anche per via telematica, salvo che sia stabilita nel presente Statuto una maggioranza speciale. Le deliberazioni adottate sono vincolanti per tutti gli organi del movimento.

6.        La Direzione disciplina con regolamento le modalità della partecipazione e del voto per via telematica di cui al comma 5 del presente articolo.

 

 

Articolo 23- L'ufficio di presidenza

 

1.        L’Ufficio di presidenza è l’organo di coordinamento organizzativo delle attività del movimento ed è eletto dalla direzione nazionale rispettando il pluralismo interno.. L'organo collabora alla attuazione della linea politica precisata dagli organi del movimento.

2.        Fanno parte di diritto dell’Ufficio di presidenza: i presidenti dei gruppi parlamentari, il tesoriere

 

 

Articolo 24- Il coordinatore nazionale

 

1.        Il coordinatore nazionale rappresenta la linea politica determinata dal congresso, dirige la vita dell'associazione secondo gli orientamenti degli organi collegiali

2.        Il coordinatore in particolare:

a.      gestisce la denominazione ed il simbolo del movimento, autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;

b.      convoca e presiede il comitato nazionale, la direzione nazionale e l’ufficio di presidenza; 

c.      richiama i gruppi parlamentari all’indirizzo politico del movimento;

d.      guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi.

3.        In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del coordinatore nazionale, il comitato nazionale è convocato per eleggere il nuovo coordinatore. Il coordinatore può essere revocato su richiesta della maggioranza del comitato nazionale    
      

Articolo 25- I gruppi parlamentari

 

1.        I parlamentari del senato della repubblica e della camera dei deputati aderenti al movimento e si impegnano al  rispetto dell'indirizzo politico e programmatico generale emerso dai congressi e deciso dagli organi nazionali.

2.        I deputati europei del movimento "Sinistra democratica per il socialismo europeo" aderiscono al gruppo parlamentare del PSE.


 
Articolo 26-Le funzioni di garanzia

 

1.        Ai diversi livelli territoriali dell’organizzazione  è istituito il consiglio di garanzia che vigila sulla piena applicazione delle norme statutarie.

2.        La elezioni dei consigli di garanzia ai vari livelli avviene in analogia con le procedure stabilite per le elezioni del consiglio nazionale.

 


Articolo 27- Il consiglio nazionale di garanzia

 

1.        1. Il consiglio nazionale di garanzia è eletto a scrutinio segreto, nel corso della assemblea congressuale, ed opera in condizioni di piena indipendenza e imparzialità.

2.        Per tutta la durata dell'incarico, i componenti del consiglio di garanzia non possono rivestire ruoli di direzione politica e ricoprire cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale.

3.        Il consiglio procede alla elezione del proprio presidente a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti validamente espressi.

4.        Il consiglio nazionale di garanzia deve essere investito obbligatoriamente per esprimere pareri di legittimità statutaria nei casi di revisione dello Statuto approvata nei congressi; per pronunciarsi sulla adozione di regolamenti congressuali e di norme relative alla selezione delle candidature del movimento in consultazioni elettorali;  per definire i regolamenti finanziari, ai vari livelli.

5.        Un quinto dei componenti della direzione nazionale ha la facoltà di sottoporre al parere di legittimità statutaria del consiglio nazionale di garanzia le deliberazioni adottate dagli organi di direzione collegiale o monocratica.

 

 

Articolo 28- Il tesoriere

 

1.        Il tesoriere è eletto, con la maggioranza dei voti espressi, dal comitato nazionale su proposta del coordinatore.

2.        Il tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative, elabora i documenti contabili, definisce i bilanci preventivi e consuntivi, cura il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione della direzione nazionale.

3.        Il movimento può contare sulle seguenti entrate: quote del tesseramento annuale; elargizioni volontarie; ricavi della stampa del partito e delle relative sovvenzioni pubbliche; proventi di sottoscrizioni; rimborsi finanziari previsti dalla legge; alienazioni di immobili; contributi obbligatori di chi occupa cariche elettive.

4.        Il tesoriere, su richiesta del coordinatore nazionale, può essere revocato dalla direzione nazionale con un voto a maggioranza assoluta. In caso di supposte irregolarità nella gestione, lo Statuto prescrive la possibilità di formulare eventuali rilievi agli organi competenti.

5.        Le articolazioni territoriali del movimento godono di una propria autonomia patrimoniale e giuridica e ciascuna di esse risponde in maniera esclusiva, e senza alcuna conseguenza per le altre strutture, degli atti, dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali posti in essere secondo qualsiasi forma e modalità giuridica.

6.        Il movimento, in quanto ente non commerciale, non prevede alcuna distribuzione agli iscritti di utili o avanzi di gestione e si affida alle disposizione di legge per la regolazione della destinazione del patrimonio in casi di scioglimento dell'organizzazione.

 

 

Articolo 29 – Comitato Tesoreria

 

 

Articolo 30- Le unità territoriali

 

1.        Per rendere effettivo l’esercizio dei diritti riconosciuti nella Costituzione e recepiti nello Statuto, il movimento prevede una struttura territoriale come luogo del confronto, della socializzazione politica, della partecipazione informata, della organizzazione del consenso.

2.        L'unità di base è costituita dal circolo che ha come riferimento il comune o più comuni, ove manchi il numero statuario minimo per aprire un circolo autonomo fissato nei 10 aderenti. Nelle città con più circoli territoriali le deliberazioni politiche, amministrative, elettorali vanno sottoposte agli iscritti convocati in sedute comuni.  In particolare le scelte di alleanze politiche vengono ratificate dal coordinamento regionale. Nei comuni inferiori ai 30 mila abitanti dove è già presente un circolo, l’apertura di nuove sedi avviene previa istanza approvata dal consiglio provinciale del movimento. 

3.        A livello provinciale opera il consiglio provinciale e in ciascuna regione è previsto un consiglio regionale del movimento.

4.        Per la composizione degli organismi dirigenti, per il sistema delle garanzie, per il regime delle incompatibilità, per le scadenze statutarie valgono per le unità territoriali di ogni livello (comune, provincia, regione) le medesime regole previste per gli organismi nazionali, incluse quelle relative alla partecipazione ed al voto per via telematica..

5.        A ciascun livello territoriale gli organi esecutivi o rappresentativi possono convocare un’assemblea degli iscritti per assumere orientamenti o deliberazioni su questioni di particolare rilievo politico. L’assemblea viene altresì convocata su richiesta di un numero di iscritti pari ad almeno il 30 per cento del livello territoriale interessato. In tal caso la data per la convocazione deve essere stabilita in relazione al fine che la convocazione persegue, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

 

 

Articolo 31- Procedure democratiche per le candidature

 

1.        Le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee vengono ratificate, dopo un ampio e trasparente confronto tra gli iscritti ai sensi dell’art. 12 comma 2 dello Statuto , dalla direzione nazionale, integrata dai coordinatori regionali, che a maggioranza dei due terzi e con voto segreto, recepisce le istanze delle unità territoriali assicurando il pluralismo interno.

2.        In tutte le elezioni dove non è previsto il voto di preferenza le candidature e eventualmente il loro ordine viene deciso con voto segreto dall’assemblea degli iscritti.   

3.        Tutti gli eletti devono contribuire  al sostegno economico del movimento secondo il regolamento finanziario approvato dalla direzione nazionale.

 

 

Articolo 32- Durata delle cariche

 

1.        Sono incompatibili  ai vari livelli, tra la partecipazione ad organi esecutivi di direzione del movimento e la titolarità di cariche di governo. E’ obiettivo politico del movimento il valore della temporaneità delle cariche.

2.        Le cariche di direzione politica non possono durare oltre tre congressi

 

 

 

 

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