Bozza di
Statuto per
la discussione - 30/5/2008
La bozza di Statuto per SD è stata predisposta da un gruppo di
lavoro a cura della Presidenza provvisoria, con la collaborazione di
Michele Prospero e Massimo Villone. Auspichiamo che se ne discuta
nelle assemblee del nostro movimento e sul sito. Si tratta di una
bozza aperta: il testo definitivo sarà approvato dall’Assemblea
nazionale del 27-28-29 giugno.
In questa bozza di Statuto (così come del resto nelle regole che
condurranno nelle prossime settimane all’Assemblea nazionale) si
tenta di rispondere a una duplice esigenza. La prima è quella di
dare un quadro minimo di regole certe, ispirate ai principi
contenuti nell’art. 49 della Costituzione (la partecipazione
all’attività politica come diritto dei cittadini ; il metodo
democratico come elemento irrinunciabile delle regole interne dei
soggetti politici). Diritti e democrazia richiedono regole:
semplici, chiare, ma anche il più possibile certe.
La seconda esigenza è quella di introdurre elementi innovativi che
incentivino la partecipazione di chi aderisce al Movimento. Alcune
scelte sono in contro tendenza. Si respinge la via della
personalizzazione, con pseudo primarie, elezione diretta del leader,
ecc; si valorizza invece la partecipazione attraverso regole
democratiche per la scelta dei rappresentanti, gli strumenti di
condivisione della linea politica, con la valorizzazione della
partecipazione telematica, l’ampio ricorso al referendum, la
incompatibilità tra incarichi di governo e incarichi nella
direzione politica.
Naturalmente, se le regole sono necessarie (sarebbe sbagliato
pensare il contrario), esse non sono sufficienti, se non si
accompagnano con la passione politica, le motivazioni ideali, la
capacità di iniziativa.
BOZZA
DI STATUTO PROPOSTA ALLA DISCUSSIONE
Parte Prima
Articolo 1 - I principi fondamentali
1.
"Sinistra
democratica per il socialismo europeo" è un movimento politico
organizzato che si richiama alla tradizione ideale della sinistra
che ha contribuito alla fondazione della repubblica democratica
italiana, al’antifascismo e a valori della Resistenza e alle
culture espresse dai movimenti femministi, pacifisti e ambientalisti
e dei diritti civili. L'obiettivo di avviare un ampio processo
unitario, che coinvolga la sinistra italiana nella costruzione di
una nuova più grande forza politica, costituisce la ragion d'essere
del movimento.
2.
"Sinistra
democratica per il socialismo europeo" è una autonoma
associazione di uomini e di donne sorta per concorrere a determinare
la politica europea, nazionale, regionale e locale, secondo il
principio della partecipazione libera e continua dei cittadini alla
vita pubblica.
3.
Il movimento
organizza la sua vita interna coniugando partecipazione deliberativa
e rappresentanza, in vista di una riforma della politica da attuare
strutturando anche i partiti secondo i valori e le regole del metodo
democratico sancito dalla Costituzione e in conformità all'articolo
12 del codice civile e all’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Articolo 2 - Il simbolo
1.
Il
simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da Un tondo
a fondo rosso. Tutti gli elementi grafici sono contenuti da un
sottile bordo bianco circolare, concentrico rispetto al tondo. Nella
parte superiore si sviluppa la scritta "SINISTRA
DEMOCRATICA", di colore bianco e carattere stampatello
maiuscolo. Il carattere della parola “SINISTRA” ha un
corpo maggiore del carattere della parola “DEMOCRATICA”.
Al di sotto della scritta, nella parte centrale del cerchio, c'è un
tratto grafico che degrada da sinistra verso destra colore
arcobaleno. Nella parte inferiore c'è la scritta "Per il
Socialismo Europeo", di colore azzurro pallido e carattere
corsivo, le iniziali delle parole sono maiuscole.
Articolo 3- Lo Statuto
1.
La vita interna
dell'associazione, la disciplina degli organismi, le modalità di
iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti, le garanzie nello
svolgimento della azione politica sono ispirate ai principi generali
enunciati nell’articolo 49 della Ctituzione.
2.
La violazione
dello Statuto da parte di iscritti o di organi del movimento può
essere impugnata davanti al giudice, nello spirito nell'articolo 24
della Costituzione.
Articolo 4- Modifiche allo Statuto
1.
Lo Statuto, il
simbolo, il programma del movimento, possono essere modificati in
tutto o in parte.
2.
Le modifiche
parziali dello Statuto sono deliberate a maggioranza dei due terzi
dall’assemblea congressuale.
3.
La modifica del
nome e del simbolo, deliberata ai sensi del comma 2 può essere
assoggettata a referendum tra gli iscritti ai sensi del successivo
articolo 14.
Articolo 5 - L’iscrizione
1.
Possono
iscriversi al movimento tutti i cittadini che abbiano compiuto il
quindicesimo anno di età e si riconoscano nei principi ideali e
nelle finalità politiche dell'associazione. L’iscrizione
conferisce diritti, doveri e responsabilità secondo le regole
stabilite in questo Statuto.
Articolo 6- L'anagrafe degli iscritti
1.
L’anagrafe
degli iscritti certifica i dati del tesseramento, ed è strumento di
verifica della regolarità formale delle iscrizioni. In caso di
irregolarità, gli organi di garanzia adottano i provvedimenti
opportuno, ai sensi del presente Statuto.
2.
L’anagrafe
degli iscritti è aggiornata con i dati del tesseramento entro il 31
dicembre di ogni anno, ed è sottoposta a verifiche periodiche con
cadenza almeno annuale.
3. Ogni iscritto ha il diritto di consultare l’elenco dei
tesserati della propria struttura territoriale.
Articolo 7- Elettorato attivo e passivo
1.
L’iscritto ha
il diritto di partecipare alle attività del movimento, di
contribuire alla determinazione della linea politica, di far parte
di delegazioni al congresso e di concorre, esercitando l'elettorato
attivo e passivo, alla elezione degli organi collegiali.
Articolo 8- Diritto all'accesso telematico
1.
Ogni
iscritto è inserito nell'anagrafe all’atto dell’iscrizione e
riceve contestualmente al pagamento della quota annuale una chiave
per l'accesso telematico ai servizi offerti dal movimento per
l'esercizio in via telematica dei diritti nei casi previsti dal
presente Statuto.
Articolo 9- Diritto all'informazione e di accesso
1.
La vita
democratica dell'associazione suppone la centralità dell'iscritto
nelle deliberazioni collettive. Per partecipare con efficacia e in
maniera consapevole alla vita del movimento e per determinare le sue
scelte politiche, l’iscritto ha il diritto essere informato sulle
discussioni che si verificano negli organismi dirigenti e di avere
piena cognizione delle alternative di volta in volta prospettate.
2.
L’iscritto ha
diritto a una tempestiva e adeguata informazione sulle
determinazioni assunte dagli organi dirigenti e sulle iniziative
politiche assunte o da assumere. Può chiedere altresì di accedere
alla documentazione eventualmente posta alla base di determinazioni
e iniziative. L’accesso deve essere consentito entro il minor
tempo possibile e nella massima misura possibili.
3.
Il movimento
organizza un sistema di comunicazione che si avvalga anche delle
risorse della rete per arricchire il dibattito interno, per
agevolare la circolazione delle idee e per fornire l'accesso alle
informazioni.
Articolo 10- Diritto alla regolare convocazione
1.
Per determinare
la linea politica e per contribuire alla sua concreta attuazione,
ciascuno iscritto ha il diritto di essere regolarmente convocato e
di essere messo nella condizione di partecipare alle assemblee
di base e alle riunioni degli organismi.
2.
La formazione
dell’assemblea congressuale e degli organi collegiali, nonché la
selezione delle candidature per le consultazioni elettorali avviene
nel rispetto del pluralismo, secondo il criterio della
proporzionalità
Articolo 11- Diritto di parola e di proposta
1.
Negli
organi collegiali di cui fa parte ciascun iscritto ha il diritto di
parola, di proposta e di voto e ha la facoltà di presentare
mozioni, documenti, ordini del giorno, sui quali va garantita una
adeguata discussione. A tal fine, ove possibile, ne va assicurata la
diffusione anche per via telematica.
Articolo 12- Diritto al voto
1.
Il voto
dell’iscritto è personale, libero, eguale e segreto nei casi
previsti dal comma 2. Può in ogni caso essere espresso per via
telematica secondo un regolamento adottato dall’organo
rappresentativo del livello territoriale cui il voto si riferisce e
garantendo la segretezza qualora prescritta.
2.
Il voto è
segreto per la scelta dei componenti degli organi collegiali, dei
titolari di cariche monocratiche, dei delegati ai congressi, dei
candidati nelle competizioni elettorali.
3.
Voti o opinioni
in dissenso non possono mai essere assunti a fondamento di sanzioni
disciplinari o di marginalizzazione politica.
Articolo 13- Pluralismo
1.
Le decisioni
degli organi collegiali vengono adottate secondo il principio di
maggioranza e nel rispetto del pluralismo interno.
Articolo 14- Diritto al referendum
1.
Su questioni di
particolare rilievo che attengono all’azione politica del
movimento può essere indetto un referendum nazionale, regionale o
locale. Per la modifica del simbolo o del nome del movimento è
consentito unicamente il referendum nazionale.
2.
Il referendum è
richiesto da un numero di iscritti non inferiore al cinque per cento
di tutti gli iscritti dell’ambito territoriale di riferimento, con
la presentazione di un quesito chiaro ed omogeneo. Il referendum
regionale o locale deve essere autorizzato dalla direzione
nazionale, ed è successivamente indetto dalla direzione competente
per territorio.
3.
Il referendum è
valido, qualunque sia il numero dei partecipanti al voto. E’
comunque consentito il voto telematico secondo un regolamento
approvato dalla Direzione nazionale, e garantendo la segretezza ove
prevista
4.
Tutti gli organi
del movimento hanno l’obbligo di osservare l’esito del voto
referendario e di attuarlo con coerenza.
Parte seconda
Articolo 15 - Norma antidiscriminatoria
1.
Gli organi
dirigenti e le organizzazioni del movimento promuovono, in
attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, le azioni volte a
raggiungere un sostanziale equilibrio dei sessi nella
rappresentanza. Nella composizione degli organi dirigenti, nelle
delegazioni ai congressi, nelle candidature per le elezioni donne e
uomini devono essere presenti in una misura non inferiore al 40 per
cento
2.
Il mancato
rispetto del comma 1 costituisce grave violazione statutaria per la
quale gli organi di garanzia possono deliberare l'annullamento delle
deliberazioni.
Articolo 16- Domanda di iscrizione
1.
Con la domanda
di iscrizione o di rinnovo, e con il pagamento della corrispondente
quota annuale, ogni iscritto manifesta l’espressa adesione allo
Statuto ed al progetto del movimento.
2.
La domanda è
accettata oppure rigettata dall'organizzazione territoriale. Il
rigetto può essere in ogni caso impugnato davanti agli organi di
garanzia interni.
3.
Nel caso che
l’iniziale rigetto venga superato, l'organo nazionale di garanzia
stabilisce la sede territoriale di appartenenza dell’iscritto.
Articolo 17- Doveri degli iscritti
1.
Aderendo al
movimento ciascun iscritto si impegna alla osservanza dello Statuto
e dei deliberati degli organi statutari ed assume diritti e doveri.
In particolare:
a.
Non può
contemporaneamente aderire ad altri partiti. Si applicano in
tal caso le sanzioni di cui all’articolo 18.
b.
concorre alla
attuazione del programma e della linea politica democraticamente
adottata.
c.
partecipa
attivamente alla vita democratica del movimento concorrendo al suo
sostegno economico.
d.
rispetta le
norme di correttezza, trasparenza e convivenza democratica e
riconosce i diritti delle minoranze.
Articolo 18- Sanzioni
1.
Nel caso di
violazione delle norme statutarie o delle norme di vita
interna di cui all’art. 17, l’iscritto può essere assoggettato
a sanzioni disciplinari.
2.
Sono sanzioni
disciplinari il richiamo scritto; la sospensione per tempo
determinato; l’espulsione.
3.
Le sanzioni sono
comminate con atto motivato dagli organi di garanzia
territorialmente competenti, secondo un principio di proporzionalità
e di adeguatezza rispetto alla violazione accertata, ed assicurando
in ogni caso la possibilità del contraddittorio e della difesa da
parte dell’iscritto.
4.
L’iscritto ha
la facoltà di opporsi alla sanzione presentando ricorso agli organi
di garanzia.
5.
In nessun caso
la sanzione disciplinare può essere utilizzata per reprimere
opinioni e posizioni di dissenso.
6.
Nel caso di
dimissioni, l’iscritto può richiedere che le motivazioni della
sua decisione siano rese note in una riunione appositamente
convocata, o per via telematica.
Articolo 19- Garanzie degli iscritti
1.
Per ciascun
livello territoriale sono istituiti gli organi collegiali di
garanzia cui è affidata la verifica del rispetto dello Statuto
nelle deliberazioni adottate nell’ambito delle proprie competenze
dagli organi del movimento.
2.
Nel caso di
violazioni acclarate l’organo collegiale può annullare gli atti e
irrogare, nei confronti degli iscritti, le sanzioni di cui
all’art. 18.
Parte terza
Articolo 20- L'assemblea congressuale
1.
L'assemblea
congressuale si riunisce di norma ogni due anni per definire la
linea politica generale del movimento, eleggere i componenti
del comitato nazionale e degli organi di garanzia e provvedere al
rinnovo degli organi dirigenti.
2.
Il congresso
ordinario è convocato dal comitato nazionale che fissa la data, il
luogo, l'ordine del giorno e il regolamento che garantisce la
rappresentanza delle diverse posizioni politiche. Al congresso
partecipano delegati eletti dagli iscritti secondo le modalità
stabilite dal regolamento e i parlamentari nazionali ed europei.
3.
Con il voto
della maggioranza assoluta dei componenti del comitato nazionale,
l’indizione del congresso può essere anticipata o rinviata
rispetto alla sua scadenza naturale per stringenti ragioni collegate
a consultazioni politiche o a circostanze di particolare rilievo. Il
congresso straordinario può inoltre essere indetto su richiesta del
30 per cento degli iscritti o della maggioranza assoluta dei
componenti l'assemblea congressuale.
4.
L’assemblea è
validamente costituita con la presenza o la partecipazione in via
telematica della metà più uno degli aventi diritto. Le
deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dei
votanti. Le deliberazioni adottate sono vincolanti per tutti
gli organi del movimento.
5.
Le modalità
della partecipazione per via telematica sono stabilite nel
regolamento di cui l’art. 21 comma 6.
Articolo 21-Il Comitato nazionale
1.
Il comitato
nazionale è l’organo che definisce gli orientamenti politici e
programmatici del movimento ed è eletto dall’assemblea
congressuale.
2.
Il comitato
nazionale è formato da 250 membri, eletti nel rispetto della norma
antidiscriminatoria, del pluralismo interno e della rappresentanza
regionale.
3.
Il comitato
nazionale è eletto dall’assemblea congressuale e si riunisce
almeno una volta l’anno.
4.
Il comitato
nazionale elegge il coordinatore nazionale
5.
Il comitato
nazionale, convocato dal coordinatore nazionale che ne presiede le
sedute, elegge i membri della direzione nazionale secondo le modalità
sancite dagli articoli 12, comma 2 e 13 comma 2.
6.
Il Comitato è
validamente costituito con la presenza e la partecipazione in via
telematica dalla metà più uno degli aventi diritto. Le
deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei votanti.
Articolo 22- La direzione nazionale
1.
La direzione
nazionale, in conformità con le indicazioni generali espresse dal
congresso, guida l'azione politica del movimento, elabora gli
indirizzi programmatici, delibera, ascoltati i gruppi parlamentari,
sulle questioni istituzionali e di governo.
2.
La direzione è
convocata dal coordinatore o su richiesta di un quinto dei suoi
componenti. E' obbligatoria la convocazione della direzione in caso
di formazione e crisi del governo, di consultazione elettorale, di
situazioni politiche di particolare urgenza.
3.
Le riunioni
della direzione sono presiedute dal coordinatore o da un membro
dell'ufficio di presidenza. A conclusione della direzione è
prevista una deliberazione pubblica che impegna l’azione del
movimento secondo gli orientamenti emersi nella discussione.
4.
La direzione è
composta da 70 membri eletti dall'assemblea congressuale Sono
invitati permanenti i coordinatori regionali e delle città
metropolitane,deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri
regionali che non siano membri effettivi., Fanno altresì parte
della direzione Il Coordinatore nazionale, il tesoriere e il
presidente del consiglio di garanzia. Su proposta dell'ufficio di
presidenza possono partecipare ai lavori della direzione personalità
rappresentative del sindacato e della società civile.
5.
La riunione
della direzione è validamente costituita con la presenza o la
partecipazione in via telematica della metà più uno degli aventi
diritto. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a
maggioranza dei votanti anche per via telematica, salvo che sia
stabilita nel presente Statuto una maggioranza speciale. Le
deliberazioni adottate sono vincolanti per tutti gli organi del
movimento.
6.
La Direzione
disciplina con regolamento le modalità della partecipazione e
del voto per via telematica di cui al comma 5 del presente articolo.
Articolo 23- L'ufficio di presidenza
1.
L’Ufficio di
presidenza è l’organo di coordinamento organizzativo delle
attività del movimento ed è eletto dalla direzione nazionale
rispettando il pluralismo interno.. L'organo collabora alla
attuazione della linea politica precisata dagli organi del
movimento.
2.
Fanno parte di
diritto dell’Ufficio di presidenza: i presidenti dei gruppi
parlamentari, il tesoriere
Articolo 24- Il coordinatore nazionale
1.
Il coordinatore
nazionale rappresenta la linea politica determinata dal congresso,
dirige la vita dell'associazione secondo gli orientamenti degli
organi collegiali
2.
Il coordinatore
in particolare:
a.
gestisce la
denominazione ed il simbolo del movimento, autorizza il deposito del
contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni
elettorali;
b.
convoca e
presiede il comitato nazionale, la direzione nazionale e l’ufficio
di presidenza;
c.
richiama i
gruppi parlamentari all’indirizzo politico del movimento;
d.
guida
le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei
governi.
3.
In
caso di impedimento, dimissioni e decadenza del coordinatore
nazionale, il comitato nazionale è convocato per eleggere il nuovo
coordinatore. Il coordinatore può essere revocato su richiesta
della maggioranza del comitato nazionale
Articolo 25- I gruppi parlamentari
1.
I parlamentari
del senato della repubblica e della camera dei deputati aderenti al
movimento e si impegnano al rispetto dell'indirizzo politico e
programmatico generale emerso dai congressi e deciso dagli organi
nazionali.
2.
I deputati
europei del movimento "Sinistra democratica per il socialismo
europeo" aderiscono al gruppo parlamentare del PSE.
Articolo 26-Le funzioni di garanzia
1.
Ai diversi
livelli territoriali dell’organizzazione è istituito il
consiglio di garanzia che vigila sulla piena applicazione delle
norme statutarie.
2.
La elezioni dei
consigli di garanzia ai vari livelli avviene in analogia con le
procedure stabilite per le elezioni del consiglio nazionale.
Articolo 27- Il consiglio nazionale di garanzia
1.
1. Il consiglio
nazionale di garanzia è eletto a scrutinio segreto, nel corso della
assemblea congressuale, ed opera in condizioni di piena indipendenza
e imparzialità.
2.
Per tutta la
durata dell'incarico, i componenti del consiglio di garanzia non
possono rivestire ruoli di direzione politica e ricoprire cariche
pubbliche elettive di rilievo nazionale.
3.
Il consiglio
procede alla elezione del proprio presidente a scrutinio segreto e
con la maggioranza dei voti validamente espressi.
4.
Il consiglio
nazionale di garanzia deve essere investito obbligatoriamente per
esprimere pareri di legittimità statutaria nei casi di revisione
dello Statuto approvata nei congressi; per pronunciarsi sulla
adozione di regolamenti congressuali e di norme relative alla
selezione delle candidature del movimento in consultazioni
elettorali; per definire i regolamenti finanziari, ai vari
livelli.
5.
Un quinto dei
componenti della direzione nazionale ha la facoltà di sottoporre al
parere di legittimità statutaria del consiglio nazionale di
garanzia le deliberazioni adottate dagli organi di direzione
collegiale o monocratica.
Articolo 28- Il tesoriere
1.
Il tesoriere è
eletto, con la maggioranza dei voti espressi, dal comitato nazionale
su proposta del coordinatore.
2.
Il tesoriere è
responsabile delle attività economiche, patrimoniali e
amministrative, elabora i documenti contabili, definisce i bilanci
preventivi e consuntivi, cura il rendiconto economico-finanziario da
sottoporre all’approvazione della direzione nazionale.
3.
Il movimento può
contare sulle seguenti entrate: quote del tesseramento annuale;
elargizioni volontarie; ricavi della stampa del partito e delle
relative sovvenzioni pubbliche; proventi di sottoscrizioni; rimborsi
finanziari previsti dalla legge; alienazioni di immobili; contributi
obbligatori di chi occupa cariche elettive.
4.
Il tesoriere, su
richiesta del coordinatore nazionale, può essere revocato dalla
direzione nazionale con un voto a maggioranza assoluta. In caso di
supposte irregolarità nella gestione, lo Statuto prescrive la
possibilità di formulare eventuali rilievi agli organi competenti.
5.
Le articolazioni
territoriali del movimento godono di una propria autonomia
patrimoniale e giuridica e ciascuna di esse risponde in maniera
esclusiva, e senza alcuna conseguenza per le altre strutture, degli
atti, dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali posti in
essere secondo qualsiasi forma e modalità giuridica.
6.
Il movimento, in
quanto ente non commerciale, non prevede alcuna distribuzione agli
iscritti di utili o avanzi di gestione e si affida alle disposizione
di legge per la regolazione della destinazione del patrimonio in
casi di scioglimento dell'organizzazione.
Articolo 29 – Comitato Tesoreria
Articolo 30- Le unità territoriali
1.
Per rendere
effettivo l’esercizio dei diritti riconosciuti nella Costituzione
e recepiti nello Statuto, il movimento prevede una struttura
territoriale come luogo del confronto, della socializzazione
politica, della partecipazione informata, della organizzazione del
consenso.
2.
L'unità di base
è costituita dal circolo che ha come riferimento il comune o più
comuni, ove manchi il numero statuario minimo per aprire un circolo
autonomo fissato nei 10 aderenti. Nelle città con più circoli
territoriali le deliberazioni politiche, amministrative, elettorali
vanno sottoposte agli iscritti convocati in sedute comuni. In
particolare le scelte di alleanze politiche vengono ratificate dal
coordinamento regionale. Nei comuni inferiori ai 30 mila abitanti
dove è già presente un circolo, l’apertura di nuove sedi avviene
previa istanza approvata dal consiglio provinciale del movimento.
3.
A livello
provinciale opera il consiglio provinciale e in ciascuna regione è
previsto un consiglio regionale del movimento.
4.
Per la
composizione degli organismi dirigenti, per il sistema delle
garanzie, per il regime delle incompatibilità, per le scadenze
statutarie valgono per le unità territoriali di ogni livello
(comune, provincia, regione) le medesime regole previste per gli
organismi nazionali, incluse quelle relative alla partecipazione ed
al voto per via telematica..
5.
A ciascun
livello territoriale gli organi esecutivi o rappresentativi possono
convocare un’assemblea degli iscritti per assumere orientamenti o
deliberazioni su questioni di particolare rilievo politico.
L’assemblea viene altresì convocata su richiesta di un numero di
iscritti pari ad almeno il 30 per cento del livello territoriale
interessato. In tal caso la data per la convocazione deve essere
stabilita in relazione al fine che la convocazione persegue, e
comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della
richiesta.
Articolo 31- Procedure democratiche per le candidature
1.
Le candidature
alle elezioni politiche nazionali ed europee vengono ratificate,
dopo un ampio e trasparente confronto tra gli iscritti ai sensi
dell’art. 12 comma 2 dello Statuto , dalla direzione nazionale,
integrata dai coordinatori regionali, che a maggioranza dei due
terzi e con voto segreto, recepisce le istanze delle unità
territoriali assicurando il pluralismo interno.
2.
In tutte le
elezioni dove non è previsto il voto di preferenza le candidature e
eventualmente il loro ordine viene deciso con voto segreto
dall’assemblea degli iscritti.
3.
Tutti gli eletti
devono contribuire al sostegno economico del movimento secondo
il regolamento finanziario approvato dalla direzione nazionale.
Articolo 32- Durata delle cariche
1.
Sono
incompatibili ai vari livelli, tra la partecipazione ad organi
esecutivi di direzione del movimento e la titolarità di cariche di
governo. E’ obiettivo politico del movimento il valore della
temporaneità delle cariche.
2.
Le cariche di
direzione politica non possono durare oltre tre congressi